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Offriamo al Cliente, nelle fasi successive alla progettazione architettonica, tutta l’assistenza necessaria per la realizzazione dei propri obiettivi. Gestiamo l’intero processo edificatorio, nel pieno rispetto delle normative vigenti, degli standard costruttivi e degli aspetti economici. La nostra professionalità, quindi, si articola nell’espletamento dei compiti necessari all’esecuzione, al controllo ed alla direzione contabile-amministrativa delle opere in cantiere. A tale scopo si eseguono:
  • Direzione Lavori e assistenza tecnica di cantiere
Oltre ad assolvere ai compiti previsti dalla normativa vigente in merito alla Direzione Lavori, offriamo l’assistenza tecnica per coordinare e controllare le attività di cantiere, per meglio tutelare il Committente e seguire la realizzazione dell’opera. I compiti e ruoli sono:
 
    • Controllo e verifica che l’esecuzione dei lavori avvenga “a regola d’arte” e che sia conforme al progetto approvato ed al capitolato;
    • Contabilizzazione e redazione dei "SAL" Stati Avanzamento Lavori, secondo quanto previsto nel contratto di appalto;
    • Verifica dell’utilizzo dei materiali previsti dal capitolato;
    • Specifica direzione e verifica dei lavori inerenti alla corretta posa in opera impiantistica e acustica specialistica
  • Monitoraggi strutturali
Al fine di conoscere le cause che hanno generato dissesti e lesioni sugli edifici e i processi di degrado in atto ed alla loro progressione, il monitoraggio strutturale risulta indispensabile per la scelta e la corretta progettazione dell'intervento più adatto alla risoluzione del problema.
 
  • Redazione di computi metrici estimativi, analisi preventivi, contabilità di cantiere
A fronte degli aspetti grafici (tavole, disegni, schemi, ecc.), il progetto deve contenere una serie di informazioni per descrivere compitamente le scelte necessarie alla corretta esecuzione delle opere, indicando dettagliatamente i materiali, le quantità, i prezzi, le tecnologie e metodologie d’esecuzione. L’assistenza e l’analisi del processo progettuale permette di esprimere delle considerazioni utili al cliente per la selezione dei fornitori/costruttori, nonchè il monitoraggio dell’evoluzione del cantiere. Si effettuano quindi:
      • computi metrici estimativi con l’analisi delle singole lavorazioni e dell’elenco prezzi particolareggiati;
      • stesura di piani economici-finanziari degli interventi. L’analisi prende in considerazione tutti i costi preventivabili, comprendenti tra l’altro:
    • spese amministrative: oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, diritti di segreteria comunali, marche da bollo, sanzioni amministrative pecuniarie, etc.;
    • spese notarili per atti amministrativi (passaggi di proprietà, accertamenti giuridici,ecc.);
    • spese legali per eventuali chiarimenti o pareri giuridici;
    • spese tecniche di analisi ed indagini preliminari (indagini geologiche, strutturali, amministrative,ecc.);
    • spese tecniche di progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, energetica, acustica, sicurezza del lavoro, ecc.;
    • spese tecniche per la direzione dei lavori in cantiere (architettonica, strutturale, impiantistica-energetica, acustica, sicurezza del lavoro, ecc.);
    • spese per la sicurezza in cantiere;
    • spese di allacciamento e di fornitura servizi di utenza (allacciamenti e/o adeguamenti utenze e forniture: ENEL, Gas-Metano, Acqua, Fognatura, ecc.)
    • spese d’impresa per la realizzazione dell’intervento;
    • spese per nuovi accatastamenti o per aggiornamenti schede esistenti;
      • assistenza alla selezione di fornitori ed operatori del settore; valutando assieme al cliente la scelta degli operatori a cui affidare le varie lavorazioni in base a criteri di selezione fondati su analisi comparative di mercato ed all’idoneità tecnico professionale;
      • verifica e contabilizzazione dei flussi di cassa del cantiere e dell’intervento in generale.
 
 
  • Rilievi strumentali, riconfinamenti e tracciamenti
 
  • Elaborazione di schemi e particolari costruttivi esecutivi
Al progetto può essere utile allegare degli schemi o disegni costruttivi che descrivano, con maggior dettaglio, un determinato particolare dell’opera. Tali elaborati hanno lo scopo di fornire al costruttore delle ulteriori informazioni tecniche, al fine di ottenere corretta esecuzione delle opere in progetto.
 
  • Predisposizione della Comunicazione di Inizio Lavori
La comunicazione di Inizio Lavori è un adempimento previsto dal DPR 380/2001 – art. 15.
Deve essere presentata dal Committente in Comune, prima dell’effettiva data di inizio dei lavori, che deve avvenire:
  • entro un anno di tempo dalla data di rilascio del Permesso di Costruire - PDC;
  • entro un anno di tempo dalla data di validità della Denuncia di Inizio Attività - DIA;
  • contestualmente alla presentazione della CIL;
  • contestualmente alla presentazione della SCIA;
 
Alla comunicazione, in funzione del tipo di opere edilizie che saranno eseguite, deve essere allegata la seguente documentazione:
 
    • Dichiarazione del Committente che i lavori avranno inizio e in quale data;
    • nomina del Direttore dei Lavori;
    • nomina del Certificatore Energetico;
    • nomina dell’impresa esecutrice, con la relativa dichiarazione dell’organico medio annuo, del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
    • dichiarazione, del committente o del responsabile dei lavori, dell’avvenuta verifica della documentazione elencata alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs 81/2008;
    • copia della notifica preliminare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – artt. 90-99
    • nulla osta / autorizzazioni / pareri eventualmente necessari per l’esecuzione dei lavori;
    • Denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato normale, in conglomerato cementizio armato precompresso ed a struttura metallica e lignea, con il progetto ed il calcolo delle strutture eseguiti da un tecnico abilitato e con la nomina del Collaudatore delle opere strutturali;
    • Piano Scavi sottoscritto dall’Impresa incaricata degli scavi stessi;
     
  • Redazione degli elaborati progettuali per le eventuali varianti in corso d’opera da depositare presso il comune
Uno dei compiti fondamentale del Direttore Lavori è quello di constatare che ciò che viene realizzato è conforme al progetto depositato e soprattutto alle normative vigneti. Qualora durante l’esecuzione dell’opera fossero previste o realizzate delle opere difformi dal progetto approvato, è necessario accertarsi della conformità alle normative vigenti e presentare in comune la variante in corso d’opera
 
 
  • Predisposizione della Comunicazione di Fine Lavori
La comunicazione di fine lavori è un adempimento previsto dal DPR 380/2001 – art. 15. Deve essere presentata dal Committente in Comune alla conclusione dei lavori, che deve avvenire entro tre anni dalla data di Comunicazione di Inizio Lavori.
Alla comunicazione, in funzione del tipo di opere edilizie che sono state eseguite, deve essere allegata la seguente documentazione:
 
    • La Dichiarazione del Committente che i lavori sono ultimati e in quale data;
    • La Dichiarazione del Committente di presentare richiesta o dichiarazione di agibilità, entro 15 gg. dalla data di ultimazione dei lavori;
    • Il Collaudo finale: Certificazione del Direttore dei lavori che le opere realizzate sono conformi al progetto approvato e alle relative varianti;
    • Dichiarazione del Direttore Lavori che le opere realizzate non hanno determinato variazione planimetrica e di rendita catastale e pertanto non comportano l’aggiornamento della scheda catastale, ai sensi del comma 7 art. 23 del DPR 380/2001 – oppure - copia della denuncia di variazione catastale, relativa agli immobili oggetto dell’intervento, presentata all’Agenzia del Territorio competente;
    • L’eventuale atto di vincolo di pertinenzialità delle aree a parcheggio, ad esempio per interventi di recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente (L.R. 12/2005 art. 64, comma 3)
    • asseverazione del Direttore lavori che le opere realizzate sono conformi al progetto approvato e alle relative varianti, compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica di cui alla Legge 10/91 e ai suoi eventuali aggiornamenti, ai sensi dell’art. 12.5 della D.G.R. 8745/2008;
    • l’ Attestato di Certificazione Energetica (ACE);
 
  • Predisposizione della richiesta/dichiarazione di Agibilità
L’agibilità è un adempimento previsto dal DPR 380/2001 – artt.24-25-26, secondo il quale affinché gli edifici possano essere utilizzati è necessario che, entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori:
      • I proprietari di immobili residenziali presentino in comune la richiesta di certificato di Agibilità;
      • I proprietari di immobili destinati ad attività economiche depositino in comune la Dichiarazione di Agibilità, ai sensi della LR 1/2007 – art. 5.
La mancata presentazione della domanda o della dichiarazione di Agibilità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che può corrispondere ad un minimo di 77,00 € ad un massimo di 464,00 €.
 
E’ necessario allegare alla domanda o alla dichiarazione di agibilità la seguente documentazione, che può variare in funzione delle caratteristiche dell’immobile:
 
    • Data di inizio e di fine lavori;
    • Elenco dei titoli abilitativi ottenuti o presentati per realizzare le opere edilizie;
    • Dichiarazione del richiedente che i muri sono perfettamente prosciugati e che i locali non presentano cause di insalubrità
    • Dichiarazione del richiedente e del Direttore Lavori che le opere eseguite e gli spazi ricavati sono conformi al progetto approvato con i titoli abilitativi;
    • Dichiarazione del richiedente che le opere eseguite, gli spazi ricavati, gli impianti e quant'altro realizzato, sono conformi alle norme  legislative e regolamentari vigenti, con particolare riguardo al Regolamento Locale di Igiene;
    • Dichiarazione del direttore lavori attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi dell’edificio e dei componenti in opera, ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997;
    • Dichiarazione del direttore lavori di conformità in materia di barriere architettoniche L 13/1989, DM 236/1989, LR 6/1989.
    • Dichiarazione del Direttore Lavori attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi dell’edificio e dei componenti in opera, ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997;
    • Dichiarazione del Direttore Lavori di conformità di quanto realizzato alla relazione ex L 10/91;
    • Attestato di Certificazone Energetica (ACE);
    • Certificato di collaudo statico delle strutture;
    • Dichiarazione di conformità degli impianti installati (termico, condizionamento, elettrico, antifulmine, etc) ai sensi del DM 37/2008,  presentata dalle ditte esecutrici, con copia della loro iscrizione alla Camera di Commercio;
    • Certificazione di Collaudo degli impianti installati (termico, condizionamento, elettrico, antifulmine, etc), ai sensi del DM 37/2008,  presentata dalle ditte esecutrici, con copia della loro iscrizione alla Camera di Commercio;
    • Libretto di esercizio degli ascensori, delle scale mobili, del tappeto mobile, dei montacarichi, piattaforme corredato delle eseguite verifiche periodiche (impianti in funzione) e relativa copia della comunicazione ai sensi del D.P.R. 162/99;
    • Fascicolo dell’opera redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
    • Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di iscrizione al catasto dell'immobile con allegate copie delle planimetrie delle nuove unità immobiliari e/o delle modifiche alle unità preesistenti oppure dichiarazione del direttore dei Lavori che le opere eseguite non hanno comportato modificazioni del classamento;
    • Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o dichiarazione del Direttore Lavori di esenzione motivata;
    • Autorizzazione all’allaccio in fognatura emesso dalla società che ha in gestione la rete fognaria comunale.
    • Agibilità precedentemente rilasciata o dichiarata;
    • Parere ASL ottenuto durante la fase di progettazione.

 

Alcune definizioni utili:

 

La figura del Direttore dei Lavori:

La figura del Direttore Lavori è regolamentata principalmente dall’ art. 29 del DPR 380/2001, che lo individua come responsabile della conformità delle opere con quanto dichiarato nel progetto. È anche responsabile dell’osservanza delle norme generali di legge, dei regolamenti e delle modalità esecutive e costruttive.

In sostanza il Direttore dei Lavori è colui che verifica la corretta esecuzione delle opere a tutela del Committente e garantendo alla Collettività l’osservanza delle normative vigenti, ponendosi come “garante” nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

La figura del Direttore dei Lavori Strutturali:

ai sensi della L. 1086/1971 nel settore strutturale (per opere in conglomerato cementizio armato, cemento armato precompresso, in struttura metallica e ora anche in legno) l’esecuzione deve avere luogo sotto il controllo di una Direzione Lavori Strutturale e, a fine lavori, le opere realizzate  devono essere collaudate da un Tecnico laureato iscritto da almeno 10 anni all’albo professionale.