Ci occupiamo della redazione di titoli abilitativi e atti amministrativi, seguendo tutte le operazione necessarie e redigendo quanto richiesto dalla normativa vigente.
Segue l’elenco degli atti amministrativi che può essere necessario dover presentare/richiedere in comune o negli altri enti pubblici preposti:
Sono gli interventi che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo. Le normative di riferimento sono il DPR 380/2001 art. 6 e in Regione Lombardia la LR 12/2005 art.33
quali sono le attività edilizie libere?
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ed esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
f) installazione di depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc;
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Si precisa che, qualora l'intervento interessi opere che modificano lo stato esteriore dei luoghi di immobili soggetti a particolari tutele (ambientali, monumentali, archeologiche, ecc.), il titolo abilitativo è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente deputato alla tutela del vincolo.
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Comunicazioni di Inizio Attività (CIA)
- quali sono le opere soggette a CIL o CIA?
- interventi di manutenzione straordinaria ai sensi del DPR 380/2001 art.3 comma 1: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino un incremento dei parametri urbanistici;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al DM 1444/1968;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie purchè conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria (ad eccezione dei cambi verso d’uso finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali)
- Cosa devo fare prima di iniziare i lavori?
Presentare la comunicazione di inizio lavori (CIL), anche per via telematica, all’Amministrazione Comunale.
- Cosa devo fare se ho già iniziato i lavori?
Presentare spontaneamente la comunicazione di inizio lavori (CIL), anche per via telematica, all’Amministrazione Comunale, con allegata la reversale di pagamento della sanzione pecuniaria pari a 86.00 €.
- Cosa devo fare se ho già terminato i lavori?
Presentare spontaneamente la comunicazione di inizio lavori (CIL), anche per via telematica, all’Amministrazione Comunale, con allegata la reversale di pagamento della sanzione pecuniaria pari a 258.00 €.
- Cosa devo fare se ho modificato la destinazione d’uso senza comunicarlo in Comune?
Qualora il mutamento della destinazione d’uso senza opere risulti in difformità alle vigenti previsioni urbanistiche comunali si applica la sanzione pecuniaria pari all’aumento del valore venale dell’immobile e comunque non inferiore a 1.000,00 €
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Si precisa che qualora l'intervento interessi opere che modificano lo stato esteriore dei luoghi di immobili soggetti a particolari tutele (ambientali, monumentali, archeologiche, ecc.) il titolo abilitativo è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente deputato alla tutela del vincolo.
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
La normativa di riferimento è la L 241/90 art.19.
Presentando una SCIA, per le opere edilizie elencate di seguito, il privato si assume la responsabilità della regolarità dell’intervento edilizio e lo deve attestare tramite professionista abilitato (Architetto, Ingegnere o Geometra).
Il privato dichiara anche la conformità del progetto alle normative urbanistico-edilizie e con i parametri costruttivi e igienico sanitari.
La SCIA ha efficacia per tre anni dalla data di presentazione in Comune.
Ad ultimazione dei lavori, il privato consegna in Comune il certificato di Collaudo finale, a firma di un tecnico abilitato, attestate la conformità al progetto, e l’eventuale variazione catastale.
- quali sono le opere soggette a SCIA?
- Ristrutturazione edilizia, senza aumento delle unità immobiliari e senza modifiche di volume, sagoma, prospetti e superfici;
- Ristrutturazione edilizia per edifici in zona A di cui al DM 1444/1968, senza aumento delle unità immobiliari e senza modifiche di volume, sagoma, prospetti, superfici e destinazione d’uso;
- interventi di manutenzione straordinaria non realizzabili con CIL, e che riguardano anche parti strutturali dell’edificio;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- Cosa devo fare prima di iniziare i lavori?
Presentare la SCIA in comune, il giorno in cui si vogliono iniziare i lavori, corredata da tutta la documentazione necessaria per il tipo di intervento in progetto, compresa tutta la documentazione necessaria per l’inizio dei lavori.
- Cosa devo fare se ho già iniziato i lavori?
Presentare una DIA, cosidetta “Tardiva”, con contestuale versamento di una sanzione pecuniaria pari a 516.00 €;
- Cosa devo fare se ho già terminato i lavori?
Presentare una richiesta di PDC in sanatoria. Gli uffici tecnici comunali calcoleranno la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37 del DPR 380/2001
Se gli interventi non sono conformi alla normativa vigente l’amministrazione comunale procederà come indicato agli artt. 27 – 30 – 31 – 33 – 34 del DPR 380/2011.
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Si precisa che qualora l'intervento interessi opere che modificano lo stato esteriore dei luoghi di immobili soggetti a particolari tutele (ambientali, monumentali, archeologiche, ecc.) il titolo abilitativo è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente deputato alla tutela del vincolo.
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Comunicazione di Eseguita Attività (CEA)
- quali sono le opere soggette a CEA?
Nel caso di interventi edili assentiti tramite PDC o DIA, è data facoltà all’interessato di presentare la comunicazione di eseguita attività (CEA), sottoscritta da tecnico abilitato, per varianti che non incidano sui indici urbanistici e sulle volumetrie , che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel PDC.
Tali comunicazioni possono essere presentate al comune fino alla dichiarazione di fine lavori.
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Si precisa che qualora l'intervento interessi opere che modificano lo stato esteriore dei luoghi di immobili soggetti a particolari tutele (ambientali, monumentali, archeologiche, ecc.) il titolo abilitativo è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente deputato alla tutela del vincolo.
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Denuncia di Inizio Attività (DIA)
Il privato presenta la DIA in comune almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, accompagnata da tutta la documentazione necessaria firmata da un tecnico abilitato.
La DIA ha efficacia per tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori, e ad ultimazione degli stessi, il privato consegna in comune la comunicazione di fine lavori.
- quali sono le opere soggette a DIA?
La denuncia di inizio attività (DIA) può essere presentata per tutti gli interventi edilizi ad eccezione di quelli che, per legge, richiedono obbligatoriamente il PDC ossia:
a) realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all’agricoltura;
b)i mutamenti di destinazione d’uso di immobile, anche senza la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali;
- Cosa devo fare prima di iniziare i lavori?
Presentare la DIA in comune, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, corredata da tutta la documentazione necessaria per il tipo di intervento in progetto.
- Cosa devo fare se ho già iniziato i lavori?
Presentare, a seconda delle caratteristiche degli interventi in progetto, una DIA cosiddetta “Tardiva”, con contestuale versamento di una sanzione pecuniaria pari a 516.00 € oppure una richiesta di permesso di costruire in sanatoria (vedi sotto);
- Cosa devo fare se ho già terminato i lavori?
Se gli interventi sono conformi alla normativa vigente è necessario presentare una richiesta di PDC in sanatoria. Gli uffici tecnici comunali, a seconda delle caratteristiche degli interventi in progetto, calcoleranno la sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 36 o 37 del DPR 380/2011.
Se gli interventi non sono conformi alla normativa vigente l’amministrazione comunale procederà come indicato agli artt. 27 – 30 – 31 – 33 – 34 del DPR 380/2011.
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Si precisa che qualora l'intervento interessi opere che modificano lo stato esteriore dei luoghi di immobili soggetti a particolari tutele (ambientali, monumentali, archeologiche, ecc.) il titolo abilitativo è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente deputato alla tutela del vincolo.
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Permessi Di Costruire (PDC) anche in sanatoria o in deroga
Il permesso di costruire è un titolo abilitativo emesso dal Comune, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti Urbanistici.
Alla richiesta di Permesso di costruire deve essere allegato un progetto - redatto da un professionista abilitato all'esercizio della professione - che descriva le opere che si intende eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (es. antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc.).
- quali sono le opere soggette a Permesso di costruire?
il permesso di costruire può essere richiesto per tutti gli interventi edilizi e deve obbligatoriamente essere richiesto per i seguenti interventi:
a) realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all’agricoltura;
b) i mutamenti di destinazione d’uso di immobile, anche senza la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali;
- Cosa devo fare prima di iniziare i lavori?
Presentare la richiesta di Permesso di costruire in comune, corredato da tutta la documentazione necessaria per il tipo di intervento in progetto, e attendere i rilascio dello stesso da parte dell’amministrazione comunale.
- Cosa devo fare se ho già iniziato i lavori o se ho già terminato i lavori?
Se gli interventi sono conformi alla normativa vigente è necessario presentare una richiesta di PDC in sanatoria. Gli uffici tecnici comunali calcoleranno la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 36 o 37 del DPR 380/2001.
Se gli interventi non sono conformi alla normativa vigente l’amministrazione comunale procederà come indicato agli artt. 27 – 30 – 31 – 33 – 34 del DPR 380/2011.
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Si precisa che qualora l'intervento interessi opere che modificano lo stato esteriore dei luoghi di immobili soggetti a particolari tutele (ambientali, monumentali, archeologiche, ecc.) il titolo abilitativo è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente deputato alla tutela del vincolo.
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Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria e Semplificata
Nel caso in cui l’immobile oggetto di intervento edilizio (che comporti una modificazione dello stato esteriore dei luoghi) sia inserito in un ambito vincolato ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, è necessario richiedere al comune o all’ente territorialmente competente (es: Provincia, Regione, Soprintendenze, ente Parco …) specifica autorizzazione paesistica ai sensi dell’art 146 del D.Lgs 42/2004.
Con il DPR 139/2010 il legislatore ha approvato un elenco di opere minori che sono soggette all’ottenimento dell’autorizzazione paesistica con procedimento semplificato.
L’autorizzazione paesistica è immediatamente efficace alla data di rilascio e fa parte della documentazione che deve essere allegata alla richiesta/comunicazione di specifico titolo abilitativo.
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Compatibilità’ Paesaggistica
Nel caso in cui l’immobile inserito in un ambito vincolato ai sensi della parte III delD.Lgs. 42/2004, sia già stato oggetto di interventi che hanno comportato una modificazione dello stato esteriore dei luoghi, è necessario procedere al ripristino dello stato dei luoghi oppure richiedere al comune o all’ente territorialmente competente (es: Provincia, Regione, Soprintendenze, ente Parco …) specifica Compatibilità paesaggistica ai sensi dell’artt. 167 - 181 del D.Lgs 42/2004.
Si precisa che la compatibilità paesaggistica è rilasciabile solo se non viene rintracciato un danno ambientale e solo per i seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del DPR 380/2001.
Si precisa infine che ogni compatibilità paesaggistica rilasciata sarà accompagnata da una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’ente preposto al rilascio dell’atto amministrativo.
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Esame Di Impatto Paesistico dei Progetti
Nel caso in cui l’immobile non sia inserito in un ambito vincolato ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, ma sia interessato da interventi che hanno comportato una modificazione dello stato esteriore dei luoghi, è necessario presentare in comune l’esame di impatto paesistico del progetto ai sensi della DGR 7/11045 del 2002 di Regione Lombardia.
Tale esame consiste in un’autovalutazione del rapporto tra il progetto edilizio e il contesto in cui è inserito l’immobile oggetto di intervento, è redatto dal tecnico progettista ed è valutato dagli uffici tecnici comunali ed eventualmente dalle commissioni del paesaggio.
In caso di dubbi puoi consultare il nostro Vademecum delle opere edili per identificare la tipologia dei lavori che vuoi effettuare e i necessari atti amministrativi. |
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